Il SINDACO rende noto che tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune, che non sono iscritti negli albi definitivi e hanno i requisiti stabiliti dalla legge 10.04.1951 n. 287, possono iscriversi entro il 31 luglio p.v. nei elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono possedere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
- licenza di scuola media di primo grado per Giudici di Corte di Assise
- licenza di scuola media di secondo grado per Giudici di Corte di Assise di Appello
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia;
- i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.